
Ristrutturare casa? Meglio affidarsi solo ed esclusivamente a una ditta regolare: il Dl Coesione approvato dal governo lo scorso 30 aprile 2024 ha infatti previsto un inasprimento delle sanzioni per chi si affida al nero, prevedendo che il committente prima della fine dei lavori di ristrutturazione sia obbligato a ottenere dall’impresa di costruzioni un attestato sulla congruità del costo della manodopera anche per interventi edilizi inferiori a 500.000 euro (la vecchia soglia) purché almeno pari a 70.000 euro.
Insomma, prima della fine dei lavori (ma evidentemente sarebbe opportuno molto prima) è bene verificare che l’impresa sia regolare o che almeno abbia regolarizzato le proprie posizioni prima di pagare il saldo finale dei lavori.
Nel caso in cui invece il committente ometta questa cautela, si rischia una sanzione compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro, naturalmente a carico dello stesso contribuente che si è dimenticato di effettuare i controlli.
Si consideri comunque che l’introduzione di questa nuova formula sanzionatoria non è una novità assoluta per il nostro ordinamento, considerato che già con il decreto del Ministero del lavoro n. 143 del 2021 il governo aveva introdotto l’obbligo di verifica di congruità per i lavori edilizi nel privato a partire da 70.000 euro.
Ricordiamo anche che in sede di conversione in legge del decreto Pnrr (legge n. 56/2024), era stata introdotta una sanzione amministrativa tra 1.000 e 5.000 euro, a carico del committente, nell’ipotesi in cui il versamento del saldo finale avvenisse in assenza di un esito positivo della verifica, o previa regolarizzazione delle posizioni in nero da parte dell’impresa affidataria dei lavori.
Pertanto, il Dl Coesione si è sostanzialmente limitato ad allineare la nuova soglia minima di 70.000 euro prevista per la dichiarazione di verifica della congruità, con ciò che era stato precedentemente previsto come base per far scattare le sanzioni.
Infine, sempre in relazione al contrasto al lavoro irregolare, segnaliamo come il decreto Pnrr, convertito con la l. n. 56 del 2024 abbia aumentato del 10% (al 30%) l’importo della sanzione pecuniaria che è stabilita per chi impiega lavoratori dipendenti senza darne preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Le multe sono così aumentate:
- per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro, da 1.950 euro a 11.700 euro;
- per periodi compresi tra 31 giorni e fino a 60 giorni, da 3.900 a 23.400 euro;
- se si superano i 60 giorni di lavoro effettivo, da 7.800 euro a 46.800 euro.
Nell’ultima ipotesi di esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro, viene poi prevista la sanzione penale dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, è prevista la sanzione penale dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 900 euro a 4.500 euro.
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