
Il deposito del prezzo al notaio, entrata in vigore dal 29 agosto 2017, pro e contro.
Ma come funziona il deposito del prezzo al notaio?
Nel corso di una compravendita, secondo quanto previsto dal legislatore, su istanza di una delle parti – venditore o acquirente – è possibile depositare presso il notaio l’intero prezzo, laddove non sia stato pagato alcunché prima dell’atto definitivo, oppure il saldo. Nella stragrande maggioranza dei casi, questo avviene su istanza dell’acquirente, poiché la norma è a tutela di quest’ultimo.
Il notaio trattiene questa somma su un proprio conto, cosiddetto ‘conto dedicato’. Avvenuta la trascrizione dell’atto, quindi quando si ha la certezza che l’atto notarile ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti dei terzi (ossia che l’acquisto è sicuro al 100% e che l’acquirente non ha più alcun rischio in relazione alle vicende personali del venditore), il notaio certifica che l’iter dell’acquisto si è perfezionato nel modo completo e, essendosi fatto dare l’Iban dal venditore nel giorno dell’atto, procede a trasferire le somme al venditore stesso.
In genere, il notaio ha l’obbligo di trascrivere l’atto – e quindi di procedervi – nel più breve tempo possibile.
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